Premessa
Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori
nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che colleghi
con la più vasta comunità sociale civile. L'assemblea del comitato dei genitori è un momento
di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la scuola ed i rapporti
tra scuola e famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli organi collegiali.
Art. 1
E' istituito il comitato dei genitori del Circolo Didattico Pascoli.
Ne fanno parte di diritto i rappresentanti di classe e di sezione eletti annualmente dai genitori degli
alunni delle scuole del'Istituto secondo le dispozioni amministrative in vigore, ne fanno parte altresì
altri genitori disponibili eletti ogni anno. Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare
alle riunioni del Comitato, può delegare un altro genitore della propria classe (affinché questa sia rappresentata),
che parteciperà all'assemblea con diritto di voto.
Art.2
Il Comitato dei Genitori elegge un Presidente,
un Vicepresidente e un tesoriere a maggioranza relativa dei presenti in un'unica votazione:
sarà presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze, sarà vicepresidente il secondo
classificato. Ogni classe / sezione esprime un'unica preferenza attraverso il proprio rappresentante di classe.
Art.3
Il Presidente costituisce l'Ufficio di Coordinamento,
chiamando a farne parte due genitori, in ragione di un genitore per ogni plesso: i rappresentanti
di classe di ogni plesso eleggeranno il loro coordinatore a maggioranza relativa dei presenti.
Art. 4
Il Presidente rappresenta il Comitato dei
Genitori nei confronti delle altre famiglie, degli organi Istituzionali dell'Istituto scolastico,
delle altre scuole del Comune, degli Enti Locali. Egli riunisce l'ufficio di coordinamento e convoca
il comitato dei genitori.
Art. 5
L'assemblea del comitato dei genitori, con preciso
ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso.
L'avviso con l'ordine del giorno verrà contemporaneamente affisso all'albo della scuola.
In Caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite i rappresentanti di classe
o comunicazione sul diario. L'assemblea del comitato dei genitori viene convocata dal presidente
almeno tre volte l'anno ed inoltre nei seguenti casi:
- Su richiesta al presidente di almeno 5 rappresentanti di classe
- Su richiesta del Consiglio di Istituto
Art. 6
L'assemblea del Comitato dei genitori si ritiene valida
qualunque sia il numero dei presenti, purchè siano state rispettate le norme di convocazione di cui all'art.5.
Art. 7
Autonomamente o su incarico del presidente,
i coordinatori di plesso possono convocare i rappresentanti del proprio plesso.
Art. 8
Ogni seduta del comitato viene verbalizzata
da un rappresentante di classe, scelto di volta in volta dall'assemblea. Il verbale,
approvato prima della fine della seduta, viene affisso all'albo.
Art. 9
Presidente e coordinatore durano in carica
per 2 anni o, prima di tale limite, fin quando hanno i requisiti di eleggibilità,
ovvero siano rappresentanti di classe.
Art. 10
Sono approvate le delibere che abbiano
ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto
(ovvero ogni classe esprime un unico voto attraverso il proprio rappresentante di classe).
Art. 11
Il Comitato Genitori:
- Ricerca e mantiene rapporti con i comitati genitori delle altre scuole
- Informa il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di disagio
di cui è a conoscenza
- Organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori
- Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal comitato stesso
- Formula proposte al al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto in merito a :
1. interventi di manutenzione degli edifici scolastici
2. mensa, trasporto pre e post scuola
3. iniziative di formazione per i genitori
4. educazione alla salute, ed. stradale, ed. ambientale
5. Piano dell'Offerta formativa (finalità educative e organizzazione scolastica
Art. 12
Alla riunione del comitato possono partecipare, su invito del presidente,
anche membri esterni: docenti, esperti e così via.
Art. 13
Le riunioni del comitato genitori sono aperte a tutti i genitori
dell'Istituto che possono partecipare con diritto di
voto (fatto salvo casi particolari che verranno decisi al momento dell'assemblea su proposta dei rappresentanti).
Art. 14
Il presente regolamento potrà essere
successivamente modificato dalla maggioranza semplice dell'assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.
Art. 15
Il Comitato dei Genitori ha facoltà di
aprire un c/c bancario o postale per le necessità di cassa. Delegati alla firma "congiunta" sono:
il presidente e il vicepresidente del comitato dei genitori.
Art. 16
Il presente statuto è allegato al Regolamento di Istituto
per farne parte integrale e sostanziale.
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